Permesso di lavoro
La questione del permesso di lavoro viene chiarita di solito contemporaneamente con il rilascio del permesso di soggiorno. In Svizzera, le persone con un diritto di dimora possono di norma anche lavorare. La richiesta del permesso viene inoltrata dal datore di lavoro o dal lavoratore, a seconda della nazionalità e della durata del lavoro. In caso di incertezze può essere d'aiuto uno dei centri sottoelencati. Questi centri offrono consulenza anche per persone che non abitano ancora in Svizzera e che vorrebbero lavorare qui. Dal 2019, i rifugiati riconosciuti (permesso B) e le persone ammesse provvisoriamente con o senza statuto di rifugiato (permesso F) non hanno più bisogno di un permesso speciale. Ma l'inizio e la fine di ogni impiego devono essere comunicati al Cantone su modulo ufficiale (Formalità di registrazione | Meldepflicht | Procédure d'annonce). Il Cantone competente è quello in cui si lavora. La notifica è gratuita. I richiedenti l'asilo (permesso N) hanno ancora bisogno di un permesso speciale.
Link
be.ch / Informazioni per cittadini di qualsiasi nazionalità (DE | FR)
be.ch / Contatti e indirizzi degli sportelli per l'integrazione (DE | FR)
be.ch / Informazioni sulla procedura di notifica (DE | FR)
be.ch / Informationen und Formular zum Stellenantritt mit Ausweis N
be.ch / Informationen und Formular zum Stellenantritt mit Ausweis F und Ausweis B